Il ritardo del figlio nel promuovere l’azione di riconoscimento della paternità naturale non può andare a detrimento del padre incrementando sine die l’importo del risarcimento endofamiliare, nei casi in cui l’azione sia concretamente esperibile e non venga esperita.
Il risarcimento del danno deve, in ogni caso, essere parametrato ad un arco temporale in cui può, plausibilmente e secondo l’id quod plerumque accidit, essersi in concreto avvertito il vuoto affettivo-consolatorio dovuto alla mancanza del padre, cioè verosimilmente fino alla maggiore età.
La misura del risarcimento endofamiliare di questo tipo non può che essere stabilita in via equitativa, facendo riferimento al parametro della metà dell’assegno minimo mensile di mantenimento per un figlio.
TRIBUNALE DI VICENZA; sentenza 24 ottobre 2017; Presidente CAPARELLI; Estensore LIMITONE