«la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche»
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Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21839
Nella fattispecie concreta, l’accordo avverso il quale la ricorrente ha esperito l’azione di simulazione, costituiva adempimento mediante il quale veniva disposto in favore della moglie non solo l’ immobile già adibito a casa coniugale, ma del suo intero patrimonio immobiliare. Si trattava di una regolamentazione complessiva dei loro rapporti comprendendo statuizioni economiche che integrano il contenuto eventuale dell’accordo di separazione, ed essendo accordi che soggiacciono alle ordinarie regole del codice civile, possono esser impugnati per simulazione.