La Corte d’appello di Bologna in riforma della sentenza di primo grado poneva a carico dell’ex marito la somma di 200 Euro mensili a titolo di assegno divorzile, ritenendo che gli accordi assunti in sede di separazione consensuale, per la parte in cui escludevano per il futuro di poter richiedere emolumenti in sede di divorzio, dovevano ritenersi nulli per illiceità della causa e che la corresponsione di una tantum potesse avvenire soltanto in sede di giudizio di divorzio. In particolare doveva riconoscersi alla donna un assegno pari a 200 euro mensili, in quanto la stessa non era sufficiente economicamente, inidonea al lavoro e affetta da serie psicopatologie oltre che priva di una stabile abitazione con una pensione di invalidità di ammontare esiguo.
L’ex marito ricorre in Cassazione, la quale ritiene prive di fondamento le osservazioni del ricorrente in merito al fatto che le somme già corrisposte unite alla pensione d’invalidità portavano ad escludere la situazione di non autosufficienza economica. Per questi motivi la S.C. dichiara il ricorso inammissibile.
Cass. civ., sez. VI, 6 settembre 2019, n. 22401
fonte: ilfamiliarista.it