Nell’ipotesi di vendita di un’abitazione, comprata con l’agevolazione “prima casa”, prima del quinto anno successivo al suo acquisto, non si decade dall’agevolazione se la vendita avviene nell’ambito di una vicenda di separazione coniugale e il coniuge venditore non acquisti entro un anno un’altra abitazione.
E’ quanto affermato nella Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019.
Il tema affrontato è, dunque, quello della alienazione della “prima casa” anteriormente al decorso di un quinquennio dalla data del suo acquisto.Nel caso esaminato gli acquirenti della “prima casa” erano due coniugi che si sono quasi subito separati, convenendo la messa in vendita -prima del quinquennio dall’acquisto- dell’abitazione e la ripartizione del prezzo ricavato nella misura di metà per ciascuno. Uno dei due coniugi non voleva tuttavia procedere all’acquisto, entro un anno, di un’altra abitazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il caso in esame deve essere risolto avendo riguardo alla norma recata dall’articolo 19, legge 74/1987, la quale esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio; norma estesa anche all’ambito della separazione coniugale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Ora, tale norma è stata via via interpretata in modo sempre più estensivo: e oggi si è stabilizzata l’opinione che non si decade dall’agevolazione, per mancato riacquisto, in caso di alienazione infra quinquennale, la quale venga posta in essere nell’ambito di un procedimento di separazione coniugale, sia se un coniuge aliena la casa all’altro coniuge (Cassazione 3753/2014, 2111/2016 e 8104/2017) sia se i coniugi alienino la casa a un terzo (Cassazione 7966/2019)