in caso di contrasto tra genitori causato dalla diversa educazione religiosa da impartire al figlio, il giudice può adottare provvedimenti restrittivi, optando per una confessione o per l’altra non sulla base di un mero pregiudizio, ma solo dopo aver appurato, attraverso l’ascolto del minore, che la religione scelta dalla madre, non rechi al minore un pregiudizio effettivo, stante l’obbligo per il giudicante di agire nel suo esclusivo interesse affinché venga tutelata la sua integrità fisica e morale.
Cass.civ. ordinanza n. 21916/2019