No all’attribuzione del cognome paterno, anche in aggiunta a quello materno, se vi è espressa e forte opposizione del minore. Secondo la Cassazione, “I criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta”.
Nel caso di specie, rileva anche l’età della minore, già in fase preadolescenziale/adolescenziale, il che è sintomatico di un potenziale inserimento in una rete di relazione sociali e della capacità di avere una marcata cognizione del sé, espressa dal cognome materno che la individuava dalla nascita.
Cassazione sentenza 13 agosto 2019 n. 21349