Il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla madre di un minore da mesi completamente trascurato dal padre, condanna l’uomo ex art. 614 bis c.p.c. a corrisponderle l’importo di € 30,00 (considerato il costo medio di una baby-sitter) per ogni violazione agli orari di visita del figlio.
Il Tribunale ha precisato che “ciascuno dei genitori deve trovare il modo per occuparsi del figlio anche se ciò accade nel suo orario lavorativo, delegando altra persona della famiglia o personale a pagamento (baby-sitter). Tale incombenza infatti non può ricadere solo sul genitore affidatario”.
Nel caso di specie il Tribunale aveva poi riconosciuto che l’atteggiamento reiterato del padre ed il fatto di non preoccuparsi a trovare soluzioni idonee per esercitare con regolarità il diritto/dovere di visita, oltre a risultare di pregiudizio per il minore, creava problemi all’altro coniuge con un onere economico aggiuntivo a suo carico.
Per tali motivi il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno comminare una sanzione punitiva ex art. 614 bis c.p.c. quale misura più idonea al raggiungimento dello scopo, poiché l’inadempimento del padre all’obbligo di tenere con sé il figlio non può essere effettuato coattivamente (trattandosi di un obbligo infungibile) se non appunto con il ricorso a strumenti punitivi.
Il Tribunale ha, inoltre, specificato che l’applicazione di tale misura coercitiva ha la finalità di sottolineare l’obbligo del padre di non dismettere i suoi obblighi nei riguardi del figlio e di non delegare la soluzione di ogni problema di gestione del minore alla madre, in ottemperanza anche ai doveri derivanti dall’affido condiviso.
Trib. Lecce ordinanza 1 luglio 2019