L’assenza di un nesso causale tra lo stato di disoccupazione e le scelte assunte dai coniugi in costanza di matrimonio circa la conduzione della vita familiare, non comporti l’automatico venir meno della funzione assistenziale e solidaristica dell’assegno, purché in tali ipotesi l’impossibilità oggettiva del coniuge a procurarsi mezzi di sostentamento adeguati sia parametrata alla possibilità di reperire un’attività lavorativa idonea a garantire l’autosufficienza.
Nel caso di specie la ricorrente adduce come causa di difficoltà di inserimento lavorativo la sola età anagrafica, senza far riferimento ad altri elementi come ad esempio pregresse esperienze lavorative, l’indicazione del proprio titolo di studi o l’iscrizione ad agenzie interinali, che rappresentino la seria intenzione di ricercare un lavoro. Tale carenza di documentazione ha impedito al Tribunale di ritenere provata l’impossibilità della resistente a reperire mezzi di sostentamento adeguati, infatti l’età, nel caso di specie 48 anni, non precluderebbe alla donna lo svolgimento di un’attività lavorativa nel contesto economico e geografico in cui vive. In conclusione la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Trib. Novara sentenza n. 504 14.6.2019