Il diritto del coniuge superstite di abitare la casa già adibita a residenza familiare – se di proprietà del defunto o di proprietà comune a entrambi i coniugi – e di usare i mobili che la corredano, sancito dall’articolo 540, comma 2 del codice civile, non spetta nel caso i due fossero legalmente separati
In caso di separazione personale dei coniugi, e di conseguente cessazione della convivenza, diventa impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare, quindi viene meno il presupposto per l’attribuzione del diritto di abitazione. Difatti, il diritto di abitazione può avere a oggetto esclusivamente l’immobile in concreto utilizzato prima del decesso come «residenza familiare»; dunque, l’applicazione di tale norma è subordinata al fatto che, al momento dell’apertura della successione, vi sia ancora una casa adibita a residenza familiare. Tale situazione però non ricorre per i coniugi separati, essendo venuta meno la convivenza.
Cass. ord. n. 15277/2019 del 5.06.2019