L’assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, va riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà post-coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dall’ art. 5, comma 6, I. 898/1970 e preferendo a un criterio assoluto e astratto, che valorizzi l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi, una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell’intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell’avente diritto.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 28 giugno 2019, n. 17601.