L’amministratore deve restituire le cose ricevute in ragione del proprio incarico.
La Corte di Cassazione penale, a febbraio 2012, analizzando gli obblighi dell’amministratore alla luce delle norme che regolano il suo incarico, chiarisce perchè egli è colpevole di appropriazione indebita se non restituisce i soldi in cassa, indipendentemente dalla gestione a cui il denaro si riferisce:
Ecco i passaggi:
“sulla base di norme espressamente dichiarate inderogabili dall’art. 1138 c.c., comma 4, l’amministratore del condominio dura in carica un anno (art. 1129 c.c., comma 2) e sottopone alla approvazione dell’assemblea il preventivo ed il consuntivo delle spese afferenti all’anno (art. 1135 c.c., nn. 2 e 3), ragion per cui la gestione viene rapportata alla competenza (annuale). Poichè l’amministratore è tenuto anno per anno a predisporre il bilancio preventivo ed a far approvare dall’assemblea il bilancio consuntivo, astrattamente, anno per anno, alla scadenza dell’anno sociale corrispondente alla durata in carica, egli deve rispondere della gestione; in ogni caso alla scadenza, sia che essa avvenga alla fine dell’anno, sia che venga anticipata da un provvedimento di revoca, l’amministratore deve dare conto della gestione e restituire tutte le somme che detiene per conto del condominio .
Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass. Civ., Sez. 2, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. Civ., Sez. 2, 14 dicembre 1993, n. 12304), e considerato che, ai sensi dell’art. 1713 cod. civ., il mandatario deve rendere al mandante il conto e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, l’obbligo di restituzione sorge a seguito della conclusione dell’attività gestoria, salvo che l’estinzione avvenga prima di tale conclusione, e deve essere adempiuta non appena tale attività si è realizzata.
Di norma, la restituzione avviene in seguito al rendiconto annuale ma, ove ciò non avvenga (anche per meri errori di contabilità o perchè devono essere ancora recuperate somme dovute da condomini morosi e riguardanti la precedente gestione o per altre cause), una volta che la gestione si conclude, e in difetto di contrarie disposizioni pattizie, l’amministratore del condominio è tenuto alla restituzione, in riferimento a tutto quanto ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio , vale a dire tutto ciò che ha in cassa, e ciò indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (v. Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 10815/2000 Rv. 539589) (Cass. 3 febbraio 2012 n. 18864).