A prescindere dall’obiezione delle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale, come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata una diagnosi di PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo, il giudice di merito ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti è comunque tenuto a verificarne il fondamento
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 maggio 2019 n. 13274