Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, emessa in primo grado, nei confronti dell’ex coniuge per non aver prestato i mezzi di sussistenza ai figli minori, la Corte di Cassazione – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato non poteva dirsi configurabile, atteso l’elevato tenore di vita della coniuge – ha affermato che tale elevato tenore di vita, sebbene deponga certamente per l’assenza di necessità economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza, non esclude però che i figli minori, con riguardo specifico al periodo in cui il padre aveva omesso ogni versamento degli assegni mensili a suo carico, si siano trovati senza mezzi di sussistenza e che vi abbiano dovuto necessariamente sopperire la moglie e gli altri familiari.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 29 aprile 2019, n. 17766