Al coniuge divorziato che non corrisponde con regolarità l’assegno all’ex coniuge più debole può essere sequestrato il TFR ex articolo 8, comma 7, della legge 898/70,
Il sequestro ha la «finalità di impedire la libera disponibilità di beni o crediti dell’obbligato, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di mantenimento e per evitare che nelle more del giudizio di divorzio venga dispersa ogni garanzia patrimoniale a opera dell’obbligato, onde eludere il relativo adempimento». In particolare, il Tribunale ha disposto il sequestro del 50 % degli importi e delle somme di competenza del coniuge tenuto a versare l’assegno «relative al trattamento di fine rapporto a egli dovuto all’esito della cessazione del rapporto di lavoro dello stesso con la società datrice».
Tribunale di Roma, sentenza 5420 del 12 marzo scorso (presidente Sangiovanni, relatore D’Auria)