I provvedimenti inerenti la convivenza della prole con uno dei genitori – puntualizza richiamando l’ordinanza n. 12957/2018 – sono nulli se non preceduti dall’audizione dell’infradodicenne capace di discernere, a meno che si ritenga l’esame superfluo o contrario al suo interesse o se all’ascolto diretto si prediliga quello del perito o di un esperto. Adempimento importante sul quale, prosegue, incombe sul giudice un obbligo di motivazione «tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto» (articolo 6 Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con legge 77/2003; articolo 315 bis, comma 3, del Codice civile introdotto con legge 219/2012).
Lo afferma la Corte di Cassazione sentenza n. 10774/2019