Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento del giudice straniero, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omoaffettiva mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia si ponga in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, l. n. 40/2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione. Al riguardo, si legge nella sentenza in esame, che la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. l. n. 218/1995, dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché’ dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza.
Infine, le Sezioni Unite hanno precisato che i valori tutelati da tale divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983.
Cass. civ. S.U., sent. 8 maggio 2019, n. 12193