Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza; si deve infatti presumere che, come di norma avviene nei rapporti di coppia, le spese del ménage familiare siano state effettuate nel pieno spirito solidaristico, senza verificare quanto avesse contribuito l’uno piuttosto che l’altro, per cui gli esborsi con i quali l’uomo ha inteso partecipare ai bisogni e alle necessità domestiche e di coppia possono giustificarsi come atto di liberalità ovvero come versamenti eseguiti in attuazione di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
Trib. Reggio Calabria, sent. 3 gennaio 2019, n. 10.