l’affidamento condiviso è da considerarsi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza e vivano lontani tra di loro, mentre il grave conflitto che essi abbiano non è di per sé solo motivo di esclusione dell’affido condiviso, se non quando costituisca ostacolo per l’equilibrio e il corretto sviluppo psico-fisico dei figli, che deve essere sempre garantito, quale interesse primario e superiore a quello personale dei genitori, che siano coniugi o meno.
Nel caso in esame, osserva la Corte, la pur riscontrata conflittualità era stemperata dalla lontananza delle parti, in modo da non assumere una connotazione ostativa all’affido condiviso.
Cass. civ. sez. I, sent. 6 marzo 2019 n. 6535