la natura perequativo-compensativa ed assistenziale dell’assegno di divorzio, il giudizio circa la riconoscibilità dello stesso in favore dell’ex-coniuge non è limitato al raffronto delle condizioni economico patrimoniali delle parti, ma si estende, tenuto conto della durata del vincolo coniugale e dell’età delle parti, alla valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune nonché alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte.
Secondo il Tribunale, considerato che la resistente (i) aveva sempre svolto la propria attività lavorativa senza limitazioni, (ii) non aveva chiesto alcun assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale (situazione di analogo equilibrio economico), (iii) non aveva particolari oneri di mantenimento della figlia e (iv) non doveva sostenere le spese mediche di cui si faceva carico il Servizio Sanitario Nazionale – non c’erano i presupposti necessari per accogliere la domanda di assegno divorzile presentata dalla resistente
(Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 1 febbraio 2019)