la formazione di una famiglia di fatto è scelta libera e consapevole, compresa l’assunzione del rischio di recidere il rapporto tra i coniugi divorziati escludendo ogni residua solidarietà post matrimoniale. Cessa quindi in modo definitivo l’assegno divorzile per l’ex coniuge, senza possibilità di reviviscenza.
L’esonero dall’obbligo di versare l’assegno è automatico, senza che occorra provare un miglioramento delle condizioni economiche che derivi dalla nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario.
Cass. ord. n.5974 del 28.2.2019