La Corte d’Appello aveva condannato una donna per il reato di alterazione di stato (per aver attestato falsamente nell’atto di dichiarazione di nascita depositato al comune la paternità del figlio, indicando quale genitore il coniuge che, invece, aveva revocato il consenso all’inseminazione artificiale eterologa); la Corte di Cassazione – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il rigetto in via definitiva della domanda del marito diretta ad ottenere il disconoscimento della paternità del figlio, nato a seguito di inseminazione eterologa, escludeva il reato di cui all’art. 567, c.p. – ha affermato che, in tal caso, la dichiarazione della moglie della paternità del marito non integra un’alterazione di stato né una falsa attestazione in atti dello stato civile, essendo questi il genitore del figlio nato durante il matrimonio da indicare nell’atto e nella dichiarazione di nascita.