Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’ art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Tale presupposto è configurabile in presenza di una congiunta valutazione dell’abbandono della casa coniugale da parte del marito e della contestuale interruzione del mantenimento familiare.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3877.