La mancata frequentazione del figlio, che non vuole vedere il genitore non implica che l’onerato non sia tenuto ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura, parametri che saranno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell’assegno in favore della prole.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 2735/2019: anche se la ragazza ha scelto di non frequentare il genitore, ciò non significa che quest’ultimo non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore della stessa: tali parametri verranno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento (art. 337-ter, co. 4, c.c. e, in precedenza, art. 155, co. 4, c.c.).