L’art. 570 c.p. punisce colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minori oppure inabili al lavoro. Ne discende il logico corollario che non integra reato la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a svolgere attività lavorative, anche se studenti.
La Corte ribadisce quanto già chiarito in precedenza (N. 23581 del 13 febbraio 2013) circa il significato di inabilità al lavoro menzionata nell’art. 570 c.p.c. che impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne solo se sia totalmente e permanentemente inabile al lavoro. Riduzioni della capacità lavorativa parziale non rilevano ai fini della sussistenza del reato. L’onere di prestare i mezzi di sussistenza ha contenuti oggettivi e soggettivi molto più ristretti rispetto a quelli delle obbligazioni civilistiche in quanto in presenza di determinati atti di natura fraudolenta volti a eludere gli obblighi di cui si discute si incorre nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 388 c.p.
La Cassazione evidenzia la assoluta insussistenza dei presupposti per incriminare l’uomo, considerato che la figlia era maggiorenne all’epoca dei fatti e abile al lavoro.
Cass. Pen. n. 1342/2019