Con la sentenza n. 12 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 23, comma 6, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui prevede che la pignorabilità relativa, ossia per la sola eccedenza dalla parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, delle somme dovute a titolo di prestazioni pensionistiche, si applichi esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto D.L. (27 giugno 2015), anziché a tutte le procedure pendenti alla medesima data, poiché il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2015 è irragionevole.