Niente addebito della separazione se il tradimento avviene in epoca successiva rispetto alla crisi della coppia, dovuta a una incompatibilità caratteriale tra i coniugi. La preesistenza di una frattura nel matrimonio rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale.
Corte di Cassazione ordinanza n. 1715/2019