Se il minore compie dodici anni nel giudizio di appello il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione «riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere ignorati» (Cass. n. 5676/2017). Solo con il compimento del dodicesimo anno di età sorge l’obbligo del giudice di ascoltare il minore e dare motivazione espressa della scelta contraria anche senza istanza di parte, a differenza di quanto previsto nell’ipotesi di minore infradodicenne in cui il giudice dispone di un potere discrezionale d’ascolto. Deve pertanto considerarsi infondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente in merito alla mancata formulazione di un’istanza di ascolto della minore mentre deve concludersi che all’omesso ascolto della stessa consegua la sanzione della nullità processuale
Cass. Civ. 13.12.2018 n.32309