Sono validi ed hanno efficacia per il titolo esecutivo i patti fra coniugi che erano stati sottoscritti in costanza di matrimonio e che hanno per oggetto un riconoscimento di debito per l’acquisto della casa coniugale, poi assegnata alla moglie in sede di separazione. Non viene presa in considerazione l’eccezione del marito della donna che sostiene l’illiceità della condizione apposta all’accordo, poichè prevedeva il riconoscimento di debito nei confronti della moglie in caso si fosse sciolta la comunione fra loro, elemento all’epoca non conosciuto nè conoscibile. Secondo il tribunale trattasi di accordo negoziale fra le parti di “mutuo endofamiliare” perfettamente valido ed efficace. Il fatto che fra le parti sussistesse il vincolo matrimoniale non rende la condizione apposta per la restituzione illecita. Prevale autonomia negoziale fra le parti.
Trib. Vicenza 4 luglio 2018