Deve essere disposto l’affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con attribuzione al padre dell’assunzione in via esclusiva delle decisioni relative alle cure mediche necessarie per il minore e con collocamento alternato presso ciascun genitore, in presenza di una situazione di conflittualità fra i genitori e di condotte ostruzionistiche della madre, qualora il minore, in sede di audizione, abbia confermato il comportamento pregiudizievole della madre e abbia manifestato il desiderio di trascorrere pari tempo con ciascun genitore.
Trib. Firenze 2.11.2018 sentenza n.2945