il divieto di pignoramento della prima casa vale solo per gli Agenti della Riscossione, sia che si tratti di Agenzia Entrate Riscossione, che dell’Esattore delle imposte locali (Comune e Regione): non anche quindi per il debitore nei confronti di un istituto di credito, ad esempio.
Il divieto riguarda solo la prima casa, cioè se non si posseggono altri immobili.
I limiti al pignoramento sono i seguenti:
- la casa deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore (inclusi terreni)
- la casa deve essere adibita a civile abitazione
- nella casa il debitore deve aver fissato la propria residenza;
- la casa non deve essere di lusso, ossia non deve essere accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9
Inoltre, sempre per il pignoramento da parte dell’Agente di riscossione è richiesto:
- precedente iscrizione dell’ipoteca sull’immobile;
- per l’iscrizione dell’ipoteca il debito, comprensivo di sanzioni e interessi, deve essere superiore ad almeno 20mila euro;
- 30 giorni prima dell’iscrizione dell’ipoteca, il proprietario deve aver ricevuto un preavviso di ipoteca (contro il quale potrebbe anche far ricorso). L’ipoteca viene bloccata se il contribuente chiede la rateizzazione del debito;
- dopo l’ipoteca e prima del pignoramento immobiliare devono passare almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debitore abbia pagato o chiesto la rateazione;
- per poter passare dall’ipoteca al pignoramento, il debito del proprietario deve essere superiore a 120 mila euro. Ne consegue che, per tutti quei debiti superiori a 20mila euro (soglia a partire dalla quale è possibile l’iscrizione di ipoteca) e inferiori a 120mila euro (soglia a partire dalla quale è possibile il pignoramento), l’Esattore può solo conservare l’ipoteca. Ipoteca che non comporta espropriazione o vincolo ad alienare il bene. Tuttavia, se un altro creditore (ad esempio la banca) dovesse pignorare la casa, l’Esattore può partecipare alla vendita forzata (in questo caso, se il debitore paga il creditore procedente, lasciando solo l’Esattore, la procedura esecutiva si chiude);
- la somma del valore di tutti i beni immobili intestati al debitore deve essere superiore a 120 mila euro
fonte: laleggepertutti.it