Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 236) il Tribunale potrà disporre l’allontanamento dalla casa familiare anche dell’imputato o solo indagato di lesioni volontarie lievissime ai danni dei figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale nonché del coniuge – sia esso separato, divorziato o altra parte dell’unione civile – in pianta stabile con cui ha un rapporto affettivo. In questo modo è stata resa illegittima la norma che attribuiva al giudice di pace la competenza sul reato (anche solo tentato) di lesioni volontarie lievissime a danno del figlio naturale.
Con il dl n. 93, convertito in legge n. 119, il legislatore aveva tentato di elevare il livello di repressione della violenza domestica prevedendo una serie di misure tra le quali il trasferimento della competenza per il reato di lesioni lievissime al giudice di pace, in quanto misura cautelare personale. In tutto ciò, però, il giudice ordinario si è visto togliere tale competenza, andando a creare una differenziazione considerevole con il reato di lesioni lievissime ai danni del figlio adottivo.
Il passaggio di competenze disposto dal legislatore, aspetto non secondario, escludeva l’allontanamento dalla casa familiare in tutti i casi in cui questa fosse necessaria. Cosa che non accadrà più con l’entrata in campo dei Tribunali.