Nonostante la modifica all’art. 570-bis cod. pen., che fa riferimento al solo coniuge, è ancora penalmente rilevante il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex convivente.
Il decreto
d.lgs. n. 21/2018 , volto all’attuazione della
riserva di codice nella materia penale, “trasferiva” in unico articolo del codice penale le esistenti previsioni incriminatrici della sottrazione agli
obblighi di assistenza familiare, abrogando sia l’art. l’art. 12-sexies della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (c.d. Legge sul divorzio), sia l’art. 3 della Legge 8 febbraio 2006 (intitolata Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso)
Conseguentemente, è stato inserito nel codice penale l’art. 570-bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), che, per esplicito suo dettato, incrimina e punisce con le pene previste dall’art. 570 c.p. il “coniuge” che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione e divorzio. Dal tenore della norma, infatti, potrebbe desumersi che la disciplina non sia applicabile in caso di assegni dovuti a figli nati fuori dal matrimonio. Di conseguenza, il genitore di figli avuti con persona non unita in matrimonio andrebbe ora esente da ogni responsabilità penale in caso di sua sottrazione agli obblighi di mantenimento della prole.
Secondo la Corte di Cassazione, però, l’unica interpretazione sistematicamente
coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570-bis c.p., che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del
codice penale, anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
Cass. Penale sentenza n. 55744/2018