il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse senza, però, che ciò comporti «l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore». L’esercizio di tale diritto deve infatti essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.
nel caso di specie, il padre di una minore ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Roma, accertata l’esistenza di una grave conflittualità tra i genitori alimentata da una competitività esasperata, aveva disposto l’affido della minore al servizio sociale competente per l’assunzione, sentiti i genitori, delle decisioni più importanti relative alla scuola, alla salute e all’attività sportiva, fermo restando il collocamento prevalente della bambina presso la madre e il diritto di entrambi i genitori di assumere le decisioni afferenti alla sua vita quotidiana.
La Cassazione rigetta il ricorso. cass. n. 31902/2018