L’obbligo di mantenimento dei figli si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del figlio. Da ciò consegue che il genitore che ha da solo assunto l’onere del mantenimento ha diritto al regresso per la quota spettante all’altro genitore. La condanna al rimborso di tale quota necessita di una apposita domanda di parte, in quanto non incide sull’interesse del minore, il solo che legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice. L’entità della somma richiesta va però giustificata, pena una liquidazione equitativa e inferiore da parte del giudice.
Lo afferma il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 540/2018: l’obbligo al mantenimento si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l’altro genitore, che abbia nel frattempo assunto l’onere del mantenimento anche per la parte spettante all’altro genitore, ha diritto al regresso per la quota corrispondente. Tuttavia per ottenere il pagamento di tale quota non si può «prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili e quindi non incidendo sull’interesse superiore del minore».
Nel caso di specie, poi, la donna non ha offerto in giudizio elementi per dedurre di aver sostenuto dalla nascita della bambina spese che giustificassero una richiesta di rimborso di 250 euro mensili, né dedotto quali fossero «le proprie condizioni economiche e quelle del padre, in modo da consentire di valutare l’eventuale contributo proporzionale a carico di quest’ultimo per il passato». Tuttavia, non potendo ignorare che sulla base di nozioni di comune esperienza un minimo di spesa sia stato affrontato anche dalla madre, per il giudice la cifra congrua che il padre dovrà restituire è quella di 100 euro mensili.