Una coppia unita civilmente ha chiesto di dichiarare l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Ufficiale di stato civile alla trascrizione dell’atto di nascita delle figlie minori, cittadine americane e italiane,venute alla luce a seguito di procreazione medicalmente assistita, e di ordinare la relativa trascrizione.
l’art. 17 d.P.R. n. 396/2000 consente la trascrizione degli atti di stato civile del cittadino italiano formati all’estero con l’unico limite della contrarietà di tali atti all’ordine pubblico. Il fatto che in Italia non siano ammesse tecniche di procreazione medicalmente assistita quali quella intrapresa negli Stati Uniti dai ricorrenti non comporta un giudizio di contrarietà all’ordine pubblico dell’atto straniero in quanto l’attuale divieto costituisce una libera scelta del legislatore nazionale, priva di vincoli costituzionali . Piuttosto occorre guarda agli effetti conseguenti all’atto rettificato con l’indicazione di entrambi i ricorrenti come genitori e che consistono nella certificazione in Italia della sussistenza dello status filiationis tra questi ultimi e le minori. Tali conseguenze non risultano idonee a determinare violazioni di principi fondamentali. Esclusa la contrarietà dell’atto e dei suoi effetti all’ordine pubblico, il Collegio ritiene che la richiesta di trascrizione corrisponda senz’altro al best interest delle minori in considerazione delle favorevoli e sfavorevoli (in caso di diniego) conseguenze giuridiche alla stessa connesse.
Trib. Milano 16 novembre 2018