Con ordinanza 27741 del 31.10.2018 la Corte di Cassazione ha risolto in favore del tribunale di Roma, che aveva disposto l’affidamento del minore in favore del padre, il conflitto positivo di competenza sollevato in conseguenza della successiva ordinanza del tribunale di Lucca che, affermando incidentalmente anch’esso la propria competenza territoriale sulla domanda di affido esclusiva della madre del minore, in ragione dell’allontanamento dalla casa familiare, da questa unilateralmente determinato, per oltre un anno nel luogo ove vivevano i nonni materni, aveva affidato il minore ai servizi sociali e disposto CTU psicologica. Con la pronuncia in esame la S.C. ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che individua quale criterio guida per la soluzione del conflitto di competenza il “luogo di residenza abituale del minore”, da intendersi, al di là dell’incidenza del puro dato temporale, come luogo di realizzazione di un effettivo, stabile e duraturo centro di affetti ed interessi del minore, senza che rilevi l’eventuale trasferimento che costituisca mero espediente per sottrarre il minore all’atro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.