L’assenza dall’abitazione per motivi di lavoro non fa cessare la convivenza con il figlio maggiorenne non economicamente autonomo, purché il genitore rientri regolarmente una volta cessate le esigenze lavorative .
Il giudice deve considerare tutti gli elementi fattuali rilevanti del caso concreto per individuare il centro effettivo e prevalente degli interessi della persona: non deve essere riconosciuta una valenza decisiva agli spostamenti della persona per ragioni lavorative, ma deve essere valorizzato il luogo in cui taluno si reca con regolarità nei momenti in cui non lavora, il luogo in cui vengono conservati i propri effetti personali, il luogo in cui vivono i familiari, il luogo presso cui si riceve la corrispondenza, il luogo in cui la persona mantiene la sua residenza.
Trib. Pavia 7 settembre 2018