Nel regime di separazione tra coniugi, la sospensione della prescrizione non opera atteso che un’interpretazione conforme alla “ratio legis” porta ad una tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III, sentenza 4 ottobre 2018, n. 24160.