In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, deve rilevarsi come la mancata esecuzione di provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori e, in particolare, l’aver impedito gli incontri tra il figlio minorenne e il padre, costituisce comportamento doloso volto ad aggirare gli obblighi imposti dal giudice e, inoltre, a limitare il diritto del padre; deve, peraltro, evidenziarsi come l’elemento doloso del reato possa essere escluso soltanto da un motivo plausibile e giustificato, determinato dalla volontà di tutelare il minore da una situazione sopravvenuta, non ancora devoluta al giudice. Nel caso di specie, tuttavia, non sono rilevabili elementi dai quali possa dedursi che l’imputata abbia inteso agire nell’interesse del minore, pertanto la stessa deve essere condannata per il reato di cui all’art. 388 c.p..
Tribunale di Castrovillari 9 maggio 2018