Nell’ambito del diritto di accesso agli atti amministrativi, deve riconoscersi il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi, le c.d. pagelle, senza peraltro che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede di adozione di provvedimenti riguardanti i figli.
TAR Lazio 19 luglio 2018 n.6849