Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che omette di restituire al cliente tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, anche qualora questi non paghi le sue spese legali. Neppure l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 71/2018.
fonte: www.studiocataldi.it