La prima casa può essere pignorata per qualsiasi importo e da qualsiasi creditore, inclusa la banca e la finanziaria, ma non dall’Agente di Riscossione. Questi – che può sempre iscrivere l’ipoteca sulla prima casa per debiti superiori a 20mila euro – può avviare il pignoramento immobiliare solo per importi superiori ai 120mia euro relativi a debiti scaduti e sempre che il valore complessivo degli immobili del contribuente sia almeno pari a 120mila euro.
L’Agente di riscossione non può pignorare la prima casa: attenzione tuttavia poichè il divieto riguarda l’unica casa del debitore, che quindi non deve essere proprietario neppure per quote di altri immobili o terreni.
Inoltre, affinché valga il divieto di pignoramento della prima casa è necessario che questa non sia di lusso (cioè accatastata nelle categorie A/8 o A/9), che vi sia fissata la residenza e che sia adibita a uso abitativo.