Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 della legge n. 898 del 1.12.1970, “L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
Trattasi di decadenza dal diritto a ricevere l’assegno divorzile, che quindi opera automaticamente e comporta la revoca dell’assegno e il diritto a ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla data delle nuove nozze alla sentenza che dispone la revoca, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.
Ciò a differenza delle fattispecie di riconoscimento dell’assegno divorzile, e delle fattispecie di accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno, in cui il momento iniziale di decorrenza (rispettivamente dell’obbligo o dell’eventuale revoca) viene individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza che ha risolto il vincolo coniugale salvo il temperamento previsto dall’art. 4 comma 13 L. 898/1970, (cfr. da ultimo Cass. sez. VI sent. n. 23263 del 15/11/201 e Cass. sez. IV sent. n. 30257 del 15.12.2017), ed a differenza dell’ipotesi di revoca dell’assegno divorzile a seguito di nuova convivenza del beneficiario, nella quale sono necessari un accertamento ed una valutazione discrezionale dei relativi presupposti (cfr. Cass. sez. I n. 6855 del 3.4.2015, in motivazione).
Lo afferma il Tribunale di La Spezia, ord. del 20.06.2018.