Ritenere che l’interdetto per infermità non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo (nel caso di specie, l’avvocato tutore) equivarrebbe a sostenere che, in concreto, egli ha perso il relativo diritto. Quindi all’interdetto è consentito, tramite il proprio rappresentante legale, il compimento di atti personalissimi (a meno che non gli siano espressamente vietati dalla legge) «ben potendo l’esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata protezione». Tra gli atti personalissimi rientra la possibilità di chiedere la separazione o il divorzio
La nomina ad hoc di un curatore speciale che insieme al giudice tutelare valuti l’opportunità di promuovere la relativa azione e ne determini il contenuto, per poi essere autorizzato ad esperirla, è necessaria solo in caso di conflitto di interessi fra il tutore e il proprio rappresentato, risolvendosi altrimenti in un inutile formalismo. Se non c’è conflitto di interessi tra l’interdetto e l’avvocato suo tutore ne consegue che quest’ultimo era pienamente legittimato a proporre la domanda di separazione in nome e per conto del primo.
Cassazione civ. n.14669/2018