In caso di immobile acquistato in comunione legale, ai fini delle agevolazioni prima casa non rileva che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica nel comune ove l’immobile si trova: Cass. civ. Sez. VI – 5, 22 giugno 2018, n. 16604 | |
In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e con riguardo alla disciplina delD.L. n. 12 del 1985,art.2, convertito nella L. 4 maggio 1985, n. 118 (applicabile “ratione temporis”), il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso” (Cass. n. 2109 del 28/01/2009 – Rv. 606705; conf. Cass. n. 16355 del 28/06/2013 e n. 25889 del 23/12/2015) |