«in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto»?
In giurisprudenza ci sono due orientamenti contrastanti: secondo il primo prevalente, non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima, sia in virtù della natura non risarcitoria dell’erogazione previdenziale, sia per l’inapplicabilità della compensatio lucri cum damno in ragione della diversità di titolo dell’attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito.
Per il secondo invece dal risarcimento del danno patrimoniale deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite per la morte del congiunto , in virtù della funzione indennitaria del trattamento.
Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite enunciando il seguente principio di diritto: «Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto
Cass. Sezioni Unite n. 12564/2018