In casi di eccezionale gravità (in cui possa ritenersi che il processo di formazione e manifestazione della volontà del beneficiario possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni) il giudice tutelare può estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le restrizioni previste per l’interdetto e l’inabilitato con riguardo alla capacità di donare e di testare | |
Cass. civ. Sez. I, 21 maggio 2018, n. 12460 |