Matrimonio a Las Vegas, alle Seychelles o alle isole Fiji: sposarsi all’estero, per gioco o divertimento, è cosa che capita spesso, con la convinzione che le nozze “finte” non producano poi in concreto nessun effetto.
E accade invece che ci si ritrovi davvero marito e moglie; all’opposto, può accadere che di quel matrimonio si vogliano davvero gli effetti, ma che da altri esso venga disconosciuto poiché non realizzato secondo i modi classici.
Le situazioni sono talora paradossali: ci si ritrova bigami senza pensare di esserlo, con tutte le conseguenze giuridiche, anche penali, che ne derivano; oppure si scatena la lotta con gli eredi del coniuge defunto, che accusano il sopravissuto di non essere affatto lo sposo dell’altro.
Morale: prestare molta attenzione e prima di celebrare una cerimonia sulla spiaggia alla presenza di un improvvisato ministro, informarsi sulla legislazione dello Stato ove ci si trova e sulle norme di diritto internazionale privato.
Infatti, anche se il matrimonio è celebrato all’estero con formalità diverse da quelle proprie della nostra tradizione, gli effetti legali si producono ugualmente.
Secondo il diritto privato internazionale, il matrimonio contratto all’estero è valido, quanto alla forma, purché sia considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale dei coniugi o di almeno uno dei due, al momento della celebrazione. Se il matrimonio non è contrario all’ordine pubblico, potrà successivamente essere trascritto in Italia, anche a richiesta di uno soltanto dei coniugi.
Le pubblicazioni in sé non costituiscono indice di validità del matrimonio che sarà pertanto efficace anche in caso di loro omissione.
Affinchè la celebrazione del matrimonio all’estero sia valida anche in Italia, è sufficiente che i nubendi siano in possesso della capacità matrimoniale e delle altre condizioni per sposarsi secondo la legge nazionale di ciascun coniuge al momento del matrimonio.
Essi dovranno poi trasmettere copia dell’atto di matrimonio al consolato o all’ambasciata italiana. Se il matrimonio è valido secondo la legge del luogo di celebrazione, l’atto sarà inoltrato per la trascrizione all’ufficiale di Stato civile del Comune competente, in genere quello di residenza degli sposi.
La scelta tra comunione o separazione dei beni dipende dalla legge del luogo ove si è celebrato il matrimonio. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’opzione per la separazione si effettua recandosi da un notaio, per effettuare pubblicamente la formalizzazione dell’accordo, che poi avrà valore anche in Italia.
E’ anche possibile fare una convenzione tra i coniugi davanti all’autorità consolare o ad un pubblico ufficiale autorizzato dall’ordinamento locale (ma anche davanti ad un notaio italiano), con la quale si potrà stabilire che i rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Quindi, in breve: se i coniugi sono pienamente capaci, anche il matrimonio fatto per gioco a Las Vegas, non trascritto in Italia, ha nel nostro Paese piena efficacia (potendo l’atto essere trascritto in qualsiasi momento). Viceversa, se davvero di quel matrimonio si vogliono gli effetti anche in Italia, occorre stare attenti, perché il nostro ordinamento, per la trascrizione, richiede forme determinate, che, se non vengono rispettate comportano che quel matrimonio da noi non possa essere riconosciuto.