Il credito derivante dall’assegno di mantenimento non è compensabile con nessun altro credito.
L’ex moglie fa opposizione al precetto con cui il marito chiede il pagamento delle spese legali liquidate all’esito di una causa, vantando in compensazione assegni di mantenimento per il figlio non pagati dal padre.
Secondo la Cassazione la ricorrente, sostenendo che il credito opposto derivante da assegni di mantenimento non pagati fosse un credito proprio indipendentemente dal beneficiario del mantenimento, ossia il figlio, non tiene conto del fatto che il carattere alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli in regime di separazione esclude l’operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569/2016). Il credito per il contributo al mantenimento dei figli, quindi, non essendo disponibile né rinunciabile, non è neanche compensabile.
Per questi motivi la Suprema Corte rigetta il ricorso.