In tema di assegno divorzile, l’assegno a carico dell’eredità, previsto dall’art. 9-bis l. 1 dicembre 1970, n. 898 in favore dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, presuppone che tale coniuge si trovi in stato di bisogno, intendendo con tale situazione quella corrispondente alla mancanza delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, ai fini della quantificazione di tale assegno deve tenersi conto, oltre che della misura dell’assegno di divorzio, dell’entità del bisogno (da valutarsi in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del de cuius), dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche
Tribunale di Roma 15 luglio 2017
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